Codice civile
Art. 1774 c.c. — Luogo di restituzione e spese relative
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito
Testo dell'articolo
Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La cosa va restituita, salvo patto diverso, nel luogo in cui doveva essere custodita; le spese di restituzione gravano sul depositante.
La regola determina luogo e costo in assenza di un'intesa specifica. Chi intende ricevere il bene altrove o con modalità particolari dovrebbe concordare consegna, trasporto e relativo prezzo.
Verificare luogo pattuito di custodia e clausole di consegna; non confondere spese di restituzione con costi causati da inadempimento del depositario.
Esempio pratico
Un mobile è depositato a Pesaro e il proprietario lo vuole ad Ancona: in mancanza di accordo, organizza e paga il trasporto da Pesaro.
Giurisprudenza
Ritiro a cura del depositante
Corte di cassazione, n. 3912, 1968 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
In assenza di patto diverso il depositante cura e paga il ritiro; il depositario risponde se ostacola senza ragione la riconsegna.
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