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Codice civile

Art. 1776 c.c. — Obblighi dell'erede del depositario 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

L'erede del depositario che, ignorando in buona fede il deposito, vende la cosa risponde secondo il regime speciale dell'articolo.

Deve restituire il prezzo ricevuto; se non è ancora stato pagato, il depositante subentra nei diritti verso l'acquirente. La tutela tiene conto dell'ignoranza incolpevole dell'erede senza privare il depositante del valore economico residuo.

Occorre provare buona fede, alienazione e prezzo; il trattamento cambia se l'erede conosceva il deposito.

Esempio pratico

L'erede trova una scultura tra i beni del defunto e la vende senza sapere che era affidata in custodia: restituisce il corrispettivo ricevuto.

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