Codice civile
Art. 1777 c.c. — Persona a cui deve essere restituita la cosa
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito
Testo dell'articolo
Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario.
Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e può ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la persona del medesimo. In questo caso egli può anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La cosa depositata va restituita al depositante o alla persona indicata, senza pretendere che il depositante dimostri la proprietà.
Se un terzo rivendica la cosa, il depositario segue le comunicazioni e cautele previste dalla norma. Il rapporto di deposito riguarda consegna e restituzione, che non coincidono necessariamente con un accertamento definitivo del diritto di proprietà.
Verificare designazione del destinatario e domande del terzo; evitare consegne incompatibili con provvedimenti giudiziari.
Esempio pratico
Un amico deposita un orologio e indica il fratello per il ritiro: il custode lo consegna alla persona indicata senza esigere un titolo di proprietà.
Giurisprudenza
Restituzione al depositante e rivendica del terzo
Corte di cassazione, n. 9521, 2000 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il depositario restituisce al depositante; il mero vanto di un diritto di terzo non basta di regola a paralizzare la consegna.
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