Codice civile
Art. 1778 c.c. — Cosa proveniente da reato
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito
Testo dell'articolo
Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di sé.
Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il depositario che scopre l'origine delittuosa della cosa e conosce la persona cui è stata sottratta deve comunicarle il deposito.
La disposizione disciplina anche quando il custode può liberarsi restituendo la cosa al depositante dopo il termine legale dalla denuncia, se l'avente diritto non si attiva. La procedura protegge la vittima e riduce il rischio di una restituzione scorretta.
Accertare conoscenza dell'origine e dell'avente diritto, contenuto della comunicazione e termini; coordinare con eventuali sequestri penali.
Esempio pratico
Un custode apprende che la bicicletta affidata gli è stata rubata a una persona identificata: le comunica il deposito prima di restituirla.