Codice civile
Art. 1789 c.c. — Vendita delle cose depositate
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito
Testo dell'articolo
I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalità stabilite dall'art. 1515.
Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il magazzino generale può vendere le merci depositate nei casi e con le garanzie previsti dalla norma.
La vendita può intervenire dopo la scadenza senza ritiro o rinnovo, in alcune situazioni di mancato pagamento e quando le merci sono minacciate da deterioramento. L'avviso al depositante e le modalità di vendita tutelano gli interessati.
Accertare presupposto, avviso, tempi e diritti sui titoli; non vendere la merce solo perché lo spazio serve ad altri.
Esempio pratico
Scade il deposito e il proprietario non ritira le merci dopo l'avviso: il magazzino verifica le condizioni legali prima della vendita.