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Codice civile

Art. 1795 c.c. — Diritti del possessore della sola fede di deposito 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio.

Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito può ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all'ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantità delle merci ritirate.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il possessore della sola fede può ritirare la merce prima della scadenza del debito garantito depositando la somma dovuta.

Il deposito della somma presso il magazzino preserva il diritto del possessore della nota di pegno. Il possessore della fede può anche depositare prima della scadenza il denaro secondo le modalità legali.

Determinare esattamente capitale, interessi e spese dovuti; consegna e svincolo richiedono le formalità previste.

Esempio pratico

Un commerciante vuole ritirare merci date in pegno alla banca prima della scadenza: deposita presso il magazzino l'importo richiesto dalla norma.

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