Codice civile
Art. 1794 c.c. — Prima girata della nota di pegno
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito
Testo dell'articolo
La prima girata della sola nota di pegno deve indicare l'ammontare del credito e degli interessi nonché la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario.
La girata della nota di pegno che non indica l'ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede, tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l'azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La prima girata della sola nota di pegno deve indicare credito, interessi e scadenza e risultare anche sulla fede di deposito.
La formalità rende conoscibile a chi possiede la fede il peso che grava sulla merce. Il magazzino controfirma nei modi stabiliti e l'importo della garanzia resta collegato ai titoli separati.
Una girata incompleta può compromettere gli effetti del pegno; controllare annotazioni su entrambi i documenti.
Esempio pratico
Un'azienda gira la nota alla banca per 20.000 euro: credito, interessi e scadenza sono riportati anche sulla fede e controfirmati.