Codice civile
Art. 1802 c.c. — Compenso e rimborso delle spese al sequestratario
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XIII — Del sequestro convenzionale
Testo dell'articolo
Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il sequestratario ha diritto al compenso, salvo patto contrario, e al rimborso delle spese di conservazione e amministrazione.
Il rapporto può quindi essere oneroso anche senza una cifra espressamente fissata. Occorre separare compenso per l'incarico, esborsi sostenuti per preservare il bene e altre erogazioni inerenti alla sua gestione.
Documentare necessità e importi delle spese; verificare eventuale accordo di gratuità e ripartizione tra le parti.
Esempio pratico
Un terzo custodisce un macchinario contestato e paga un intervento urgente contro la corrosione: chiede spesa documentata e compenso se non escluso.