Codice civile
Art. 1815 c.c. — Interessi
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XV — Del mutuo
Testo dell'articolo
Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.
Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il mutuo si presume fruttifero, salvo diversa volontà delle parti. La misura degli interessi segue le regole generali, compresa la forma scritta per un tasso superiore a quello legale e la disciplina speciale applicabile al finanziamento.
Il secondo comma stabilisce che, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. La verifica riguarda il momento della pattuizione secondo le norme antiusura: occorre individuare categoria, soglia e componenti rilevanti, senza sommare indiscriminatamente percentuali riferite a funzioni diverse.
Interessi corrispettivi e moratori richiedono un esame distinto. Il trattamento della clausola di mora e le conseguenze sugli altri interessi non si ricavano da un automatismo numerico o dalla sola frase «non sono dovuti interessi»: si coordinano norma, disciplina speciale e giurisprudenza pertinente.
Le voci tratte da Brocardi restano rielaborazioni editoriali con metadati non ufficialmente verificati, finché manca il riscontro sulla pronuncia o sul repertorio istituzionale.
Esempio pratico
Un prestito prevede un tasso corrispettivo e una diversa percentuale per il ritardo. Per verificare l’usura si ricostruiscono costo rilevante e disciplina di ciascuna clausola alla stipulazione. Non si sommano semplicemente i due tassi per confrontarli con una soglia scelta senza considerare periodo e categoria.
Giurisprudenza
Verifica del tasso usurario
Corte di cassazione, n. 18540, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Nel mutuo fondiario l'accertamento dell'usura richiede il confronto delle voci di costo pertinenti con la soglia applicabile, senza sommare meccanicamente interessi corrispettivi e moratori.
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