Codice civile
Art. 1820 c.c. — Mancato pagamento degli interessi
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XV — Del mutuo
Testo dell'articolo
Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se il mutuatario non paga gli interessi dovuti, il mutuante può chiedere la risoluzione del mutuo.
L'inadempimento riguarda il corrispettivo del prestito e si valuta con le regole generali e le eventuali norme speciali. La risoluzione è una domanda da formulare e motivare, non una conseguenza materiale automatica del primo ritardo.
Verificare che gli interessi siano dovuti e validamente pattuiti, oltre a gravità e scadenza dell'inadempimento.
Esempio pratico
Un prestito con interessi trimestrali resta insoluto per più scadenze: il creditore chiede la risoluzione e la restituzione secondo legge.