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Art. 1849 c.c. — Ritiro dei titoli o delle merci 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell'articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il cliente può ritirare una parte dei titoli o delle merci dati in pegno anche prima della scadenza, rimborsando proporzionalmente anticipazione e altre somme dovute alla banca.

Il ritiro parziale consente di liberare una quota della garanzia mentre il finanziamento prosegue sulla parte restante.

La facoltà non opera se il credito residuo risulta insufficientemente garantito; verificare il valore dei beni rimasti e la quota di rimborso comprensiva delle spese pertinenti.

Esempio pratico

Il cliente rimborsa metà dell'anticipazione e chiede metà delle merci: il ritiro è possibile se il pegno rimasto garantisce sufficientemente il debito residuo.

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