Codice civile
Art. 1850 c.c. — Diminuzione della garanzia
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari
Testo dell'articolo
Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso, con la diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno. Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell'art. 2797.
La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se la garanzia nell'anticipazione diminuisce di almeno un decimo rispetto al valore iniziale, la banca può chiedere un supplemento nei termini d'uso e diffidare il debitore che, in mancanza, venderà i beni dati in pegno.
Senza integrazione, la vendita segue le modalità richiamate dall'art. 2797; la banca può chiedere subito il residuo non coperto dal ricavato.
Accertare la soglia di diminuzione rispetto al momento contrattuale, la richiesta, il termine e la diffida; non è sufficiente una qualsiasi oscillazione di prezzo.
Esempio pratico
Titoli dati in pegno per un'anticipazione perdono il 12% del valore iniziale. La banca chiede un'integrazione; se il cliente non adempie, procede nei modi legali alla vendita.
Giurisprudenza
Perdita della proporzione della garanzia
Corte di cassazione, n. 1753, 1974 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La diminuzione della garanzia consente alla banca di chiedere un'integrazione; la mancata richiesta non muta da sola la natura dell'anticipazione bancaria.
Fonte →