Codice civile
Art. 1867 c.c. — Riscatto forzoso
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVIII — Della rendita perpetua
Testo dell'articolo
Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto: 1) se è in mora nel pagamento di due annualità di rendita; 2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza; 3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui è garantita la rendita è diviso fra più di tre persone.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il creditore può costringere il debitore al riscatto della rendita perpetua in tre casi: mora di due annualità, mancata o diminuita garanzia, oppure divisione del fondo garantito tra più di tre persone.
È un riscatto forzoso che consente di chiudere il vincolo quando l'adempimento futuro è compromesso o la garanzia immobiliare si frammenta oltre la soglia legale.
I presupposti sono quelli elencati; occorre provare mora, difetto delle garanzie o divisione e determinare il prezzo di riscatto secondo la legge.
Esempio pratico
Il debitore non paga due annualità consecutive della rendita: il creditore, provata la mora, può chiedere che la prestazione perpetua venga riscattata.