Codice civile
Art. 1868 c.c. — Riscatto per insolvenza del debitore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVIII — Della rendita perpetua
Testo dell'articolo
Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d'insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'insolvenza del debitore consente il riscatto della rendita perpetua, salvo il caso in cui l'acquirente del fondo garantito abbia assunto o sia pronto ad assumere il debito.
La regola protegge il creditore dal rischio di un'obbligazione perpetua non sostenibile e preserva la rendita se la garanzia reale passa a chi accetta l'obbligo.
Accertare insolvenza, alienazione del fondo, garanzia e concreta assunzione del debito; una generica dichiarazione di disponibilità non sostituisce l'accertamento.
Esempio pratico
Il debitore è insolvente e il fondo ipotecato è stato venduto: il creditore può chiedere il riscatto, salvo che l'acquirente assuma efficacemente il debito.