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Codice civile

Art. 1872 c.c. — Modi di costituzione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XIX — Della rendita vitalizia

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale.

La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La rendita vitalizia può nascere a titolo oneroso con il trasferimento di beni o capitale, oppure per donazione o testamento seguendo le forme e le regole proprie di questi atti.

La prestazione dura in relazione alla vita di una o più persone; nei vitalizi onerosi l'incertezza sulla durata incide sull'equilibrio dell'operazione e va valutata al momento della stipulazione.

Verificare titolo, forma, persona di riferimento e alea effettiva; un trasferimento con pagamenti periodici non è di per sé una rendita vitalizia.

Esempio pratico

Una persona trasferisce un appartamento in cambio di una somma mensile finché vive: il contratto va esaminato come vitalizio oneroso, con la sua alea.

Giurisprudenza

  • Alea del vitalizio oneroso

    Corte di cassazione, sez. 3, Ordinanza n. 8116, 2024, Rv. 670610-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Nella rendita vitalizia onerosa l'alea richiede una possibilità effettiva di guadagno o perdita per entrambi, valutata alla stipulazione anche alla luce della durata presumibile della vita.

    Fonte →

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