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Art. 1877 c.c. — Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XIX — Della rendita vitalizia

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli dà o diminuisce le garanzie pattuite.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il creditore di un vitalizio costituito a titolo oneroso può chiedere la risoluzione se il promittente non presta le garanzie pattuite o le riduce.

La protezione della garanzia promessa è centrale perché il pagamento della rendita può protrarsi per un periodo incerto e il bene o capitale è già stato trasferito.

Occorre provare patto di garanzia, omissione o diminuzione; distinguere questo rimedio dal semplice mancato pagamento di rate, disciplinato dall'articolo seguente.

Esempio pratico

Chi ha ceduto un immobile contro una rendita vitalizia ottiene la risoluzione se il debitore elimina l'ipoteca che aveva promesso a garanzia.

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