Codice civile
Art. 1878 c.c. — Mancanza di pagamento delle rate scadute
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XIX — Della rendita vitalizia
Testo dell'articolo
In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinchè col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il mancato pagamento delle rate scadute di rendita vitalizia non consente al creditore di chiedere la risoluzione del contratto per questo solo fatto.
Il creditore può invece far sequestrare e vendere beni del debitore, destinando il ricavato a un impiego idoneo ad assicurare i futuri pagamenti periodici.
Il divieto riguarda il mancato pagamento; altre cause, come l'assenza delle garanzie pattuite, hanno una disciplina distinta. Verificare importi scaduti e rimedi esecutivi.
Esempio pratico
Il debitore salta tre rate della rendita: il creditore chiede tutela sul suo patrimonio per assicurare i pagamenti, anziché sciogliere il vitalizio per il solo ritardo.