Codice civile
Art. 1894 c.c. — Assicurazione in nome o per conto di terzi
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nelle assicurazioni stipulate in nome o per conto di terzi, le regole su dichiarazioni inesatte e reticenze operano anche se la persona interessata conosceva la circostanza taciuta.
La conoscenza del rischio da parte del terzo rileva per le difese dell'assicuratore, evitando che la stipulazione tramite un altro soggetto eluda la valutazione iniziale del rischio.
Accertare conoscenza effettiva del terzo, rilevanza della circostanza e condizioni diverse degli articoli 1892 e 1893, compresi i termini.
Esempio pratico
Un intermediario stipula per conto del proprietario; il proprietario conosce un danno preesistente non dichiarato: la compagnia può invocare le regole pertinenti.