Codice civile
Art. 1895 c.c. — Inesistenza del rischio
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se il rischio assicurato non è mai esistito oppure era già cessato prima della conclusione del contratto, l'assicurazione è nulla.
Il contratto presuppone l'incertezza dell'evento; la mancanza originaria del rischio va distinta dalla sua successiva cessazione, che produce lo scioglimento secondo l'articolo seguente.
Verificare momento della stipulazione, oggetto assicurato e rischio concreto; non confondere un evento improbabile con un rischio inesistente.
Esempio pratico
Si stipula una copertura per un edificio già distrutto prima della firma, senza alcun rischio residuo previsto dalla polizza: il contratto è nullo.
Giurisprudenza
Rischio originariamente inesistente e cessazione successiva
Corte di cassazione, n. 7300, 1991 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La nullità per inesistenza del rischio richiede che esso manchi già alla stipulazione; se cessa dopo, il rapporto si scioglie secondo l'art. 1896.
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