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Codice civile

Art. 1895 c.c. — Inesistenza del rischio 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Se il rischio assicurato non è mai esistito oppure era già cessato prima della conclusione del contratto, l'assicurazione è nulla.

Il contratto presuppone l'incertezza dell'evento; la mancanza originaria del rischio va distinta dalla sua successiva cessazione, che produce lo scioglimento secondo l'articolo seguente.

Verificare momento della stipulazione, oggetto assicurato e rischio concreto; non confondere un evento improbabile con un rischio inesistente.

Esempio pratico

Si stipula una copertura per un edificio già distrutto prima della firma, senza alcun rischio residuo previsto dalla polizza: il contratto è nullo.

Giurisprudenza

  • Rischio originariamente inesistente e cessazione successiva

    Corte di cassazione, n. 7300, 1991 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La nullità per inesistenza del rischio richiede che esso manchi già alla stipulazione; se cessa dopo, il rapporto si scioglie secondo l'art. 1896.

    Fonte →

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