Codice civile
Art. 1899 c.c. — Durata dell'assicurazione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La copertura decorre di regola dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione e termina alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno pattuito.
La norma disciplina anche contratti pluriennali con riduzione di premio e facoltà di recesso dopo cinque anni alle condizioni indicate, oltre a proroghe tacite non superiori a due anni ciascuna.
Controllare clausole, prodotto e leggi speciali; l'articolo esclude le assicurazioni sulla vita e va coordinato con la disciplina del premio e delle proroghe.
Esempio pratico
Una polizza danni annuale è firmata il 10 maggio: salvo diversa disciplina applicabile, la copertura inizia alle ore ventiquattro di quel giorno.
Giurisprudenza
Deroga alla decorrenza ordinaria
Corte di cassazione, n. 20521, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Per anticipare la decorrenza della garanzia rispetto alle ore ventiquattro della stipulazione occorre una clausola scritta chiara e univoca.
Fonte →
Note
Polizze pluriennali, tacita proroga e prodotti RCA: verificare la disciplina assicurativa speciale e le clausole concrete.