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Codice civile

Art. 1901 c.c. — Mancato pagamento del premio 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il mancato pagamento del premio iniziale sospende la copertura fino alle ore ventiquattro del giorno del pagamento; per premi successivi opera il periodo di tolleranza di quindici giorni dalla scadenza.

Se il ritardo persiste, la norma disciplina risoluzione di diritto e diritto della compagnia al premio del periodo in corso, salvo che agisca per la riscossione entro il termine previsto.

Verificare quale rata è insoluta, scadenza, pagamento effettivo e condizioni di polizza; per alcuni prodotti opera una disciplina speciale, compresa quella dell'assicurazione sulla vita.

Esempio pratico

Il cliente non versa la seconda rata annuale: la copertura resta efficace nel periodo di tolleranza, poi si sospende alle condizioni dell'articolo se il premio resta impagato.

Giurisprudenza

  • Deroga alla sospensione per mancato premio

    Corte di cassazione, sez. 3, Ordinanza n. 6623, 2024, Rv. 670589-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La copertura può essere svincolata dal pagamento del premio con una clausola specifica provata per iscritto; una semplice decorrenza retroattiva non basta.

    Fonte →

Note

Premi e sospensione: assicurazione sulla vita segue l’art. 1924; per RCA verificare disciplina speciale e termini di copertura.

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