Codice civile
Art. 1903 c.c. — Agenti di assicurazione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge.
Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato, davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'agente autorizzato a concludere polizze può compiere gli atti relativi alla modifica e alla risoluzione dei contratti, nei limiti della procura.
Il cliente può rivolgersi all'agente dotato dei poteri pertinenti; l'articolo disciplina anche la validità delle comunicazioni indirizzate all'agente autorizzato.
Verificare procura, limiti conoscibili e tipo di dichiarazione; la qualità generica di intermediario non prova ogni potere rappresentativo.
Esempio pratico
Un agente autorizzato alla conclusione riceve una comunicazione di modifica della polizza: si controllano i poteri conferiti prima di attribuire effetti alla comunicazione.
Giurisprudenza
Rappresentanza processuale dell'agente
Corte di cassazione, n. 8609, 2004 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L'agente generale esercita i poteri processuali della compagnia in suo nome per obbligazioni nate dai contratti conclusi nei limiti del mandato.
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