Codice civile
Art. 1913 c.c. — Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'assicurato deve denunciare il sinistro alla compagnia o all'agente autorizzato entro tre giorni da quando l'evento si verifica o ne viene a conoscenza.
La comunicazione tempestiva permette verifiche e contenimento del danno; l'obbligo può essere assolto anche con modalità previste dalla norma o dalla polizza.
Accertare data della conoscenza, destinatario e prova dell'avviso; il ritardo ha conseguenze diverse secondo dolo o colpa e danno alla compagnia.
Esempio pratico
Un commerciante scopre il furto il lunedì e informa l'agente autorizzato entro tre giorni, conservando prova dell'invio della denuncia.
Giurisprudenza
Avviso del sinistro e omissione dolosa
Corte di cassazione, sez. 3, Ordinanza n. 26294, 2024, Rv. 672632-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L'avviso del sinistro è un obbligo; l'omissione è dolosa quando l'assicurato conosce il dovere e decide consapevolmente di non adempiere.
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