Codice civile
Art. 1907 c.c. — Assicurazione parziale
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se la somma assicurata copre soltanto una parte del valore della cosa al momento del sinistro, l'indennizzo si riduce nella stessa proporzione, salvo accordo diverso.
È la regola proporzionale della sottoassicurazione: l'assicurato trattiene una quota di rischio coerente con il rapporto fra capitale assicurato e valore reale.
Valutare bene, valore al sinistro, somma assicurata e franchigie; una clausola di assicurazione a primo rischio può modificare il risultato.
Esempio pratico
Un bene vale 100.000 euro ma è assicurato per 50.000: per un danno coperto di 20.000 euro la regola proporzionale porta, in linea di principio, a 10.000.
Giurisprudenza
Polizza stimata e sottoassicurazione
Corte di cassazione, n. 25405, 2013 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La stima concordata del valore della cosa non esclude che la somma assicurata copra solo una sua parte, con possibile applicazione della regola proporzionale.
Fonte →