Codice civile
Art. 1909 c.c. — Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.
Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'assicurazione stipulata per una somma superiore al valore reale della cosa è invalida se l'assicurato ha agito con dolo; se manca dolo, il contratto produce effetti entro il valore effettivo.
La compagnia in buona fede può conservare i premi secondo la disciplina della norma; la regola evita un indennizzo superiore all'interesse leso.
Provare valore, dolo e buona fede della compagnia; distinguere sovrassicurazione dalla stima contrattuale consentita e dall'aumento di valore nel tempo.
Esempio pratico
Un bene da 40.000 euro viene dolosamente dichiarato da 100.000 per ottenere un indennizzo maggiore: la sovrassicurazione dolosa non è valida.