Codice civile
Art. 1910 c.c. — Assicurazione presso diversi assicuratori
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se lo stesso rischio è coperto separatamente da più compagnie, l'assicurato deve avvisarle e può chiedere a ciascuna l'indennizzo dovuto, senza ricevere più del danno totale.
Le imprese che pagano regolano poi i contributi tra loro; l'omissione dolosa dell'avviso può far perdere il diritto all'indennità secondo l'articolo.
Accertare identità del rischio, pluralità di contratti e pagamenti; distinguere l'assicurazione plurima dalla coassicurazione concordata per quote.
Esempio pratico
Un magazzino è assicurato contro lo stesso incendio da due compagnie: il proprietario dichiara entrambe le polizze e non può incassare due volte il danno.
Giurisprudenza
Riparto del regresso fra assicuratori
Corte di cassazione, sez. 3, Sentenza n. 4273, 2024, Rv. 670119-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Tra compagnie che assicurano indipendentemente lo stesso rischio, il regresso di quella che ha pagato si proporziona agli indennizzi dovuti da ciascuna, non ai massimali nominali.
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