Codice civile
Art. 1914 c.c. — Obbligo di salvataggio
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'assicurato deve fare quanto possibile per evitare o ridurre il danno. Le spese ragionevolmente sostenute per il salvataggio sono a carico dell'assicuratore secondo la proporzione prevista.
La compagnia rimborsa queste spese anche se, sommate al danno, superano la somma assicurata, salvo prova di attività inconsiderata secondo la norma.
Valutare necessità e ragionevolezza degli interventi, valore assicurato e prova dei costi; distinguere il salvataggio dalle migliorie estranee al sinistro.
Esempio pratico
Durante un principio d'incendio l'assicurato paga un intervento urgente per spostare le merci: conserva fatture e chiede il rimborso delle spese di salvataggio.
Giurisprudenza
Salvataggio nella difesa del giudizio
Corte di cassazione, n. 10725, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Nella responsabilità civile il dovere dell'assicurato di limitare il danno può riguardare anche una diligente difesa dalla pretesa del terzo.
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