Codice civile
Art. 1915 c.c. — Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se l'assicurato omette dolosamente l'avviso del sinistro o il salvataggio, perde il diritto all'indennizzo; se l'omissione è colposa, la compagnia può ridurlo in relazione al pregiudizio sofferto.
La distinzione impedisce che un semplice ritardo produca automaticamente la perdita totale della prestazione: condotta soggettiva e danno all'assicuratore vanno provati.
Verificare obbligo violato, dolo o colpa, nesso con il pregiudizio e misura della riduzione; considerare clausole e termini inderogabili a sfavore dell'assicurato.
Esempio pratico
L'assicurato comunica il furto tardi per disattenzione: la compagnia non può negare tutto senza esaminare il pregiudizio concretamente subito.
Giurisprudenza
Ritardo nella denuncia e prova del pregiudizio
Corte di cassazione, sez. 3, Ordinanza n. 19071, 2024, Rv. 671806-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il ritardo nell'avviso richiede accertamento di dolo o colpa: nel primo caso può cadere l'indennizzo, nel secondo la riduzione dipende dal pregiudizio provato dalla compagnia.
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