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Codice civile

Art. 1917 c.c. — Assicurazione della responsabilità civile 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Nell'assicurazione di responsabilità civile la compagnia tiene indenne l'assicurato per quanto deve pagare a un terzo per il fatto coperto avvenuto nel periodo assicurato.

La norma disciplina anche pagamento diretto al danneggiato e spese di resistenza entro i limiti previsti; le clausole di delimitazione e la disciplina speciale incidono sulla singola copertura.

Accertare responsabilità, fatto generatore, rischio, massimale e domanda del terzo; l'azione diretta del danneggiato richiede una base di legge speciale.

Esempio pratico

Un professionista riceve una richiesta di risarcimento per un errore coperto: chiede alla compagnia di tenerlo indenne secondo polizza e spese di difesa.

Giurisprudenza

  • Copertura della responsabilità solidale

    Corte di cassazione, sez. 3 - , Sentenza n. 17656, 2023, Rv. 668447-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Se l'assicurato è responsabile in solido con altri, la garanzia di responsabilità civile copre l'intero importo che egli deve al danneggiato, entro i limiti della polizza.

    Fonte →

Note

Responsabilità civile: distinguere assicurazione facoltativa e azione diretta prevista da leggi speciali.

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