Codice civile
Art. 1923 c.c. — Diritti dei creditori e degli eredi
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Le somme dovute dalla compagnia al contraente o al beneficiario di una polizza vita sono sottratte all'esecuzione e alle misure cautelari secondo la norma.
Restano salve, per i premi versati, le azioni di revocatoria e collazione, imputazione e riduzione nei casi previsti, per evitare pregiudizi ai creditori e ai legittimari.
Verificare effettiva natura assicurativa del prodotto, soggetto avente diritto e rimedio esercitato; l'impignorabilità non immunizza ogni versamento.
Esempio pratico
Un creditore tenta di pignorare il capitale dovuto al beneficiario; si valuta l'impignorabilità, lasciando distinti i rimedi relativi ai premi pagati.
Giurisprudenza
Polizza finanziaria pura e pignorabilità
Corte di cassazione, sez. 1, Sentenza n. 3785, 2024, Rv. 670219-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Una polizza unit linked puramente finanziaria e speculativa non gode automaticamente della protezione contro l'aggressione dei creditori prevista per la polizza vita.
Fonte →
Note
Rischio finanziario puro: verificare qualificazione effettiva del prodotto prima di applicare l’impignorabilità.