Codice civile
Art. 1924 c.c. — Mancato pagamento dei premi
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell'art. 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.
Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nella polizza vita, se manca il premio del primo anno la compagnia può agire per l'esecuzione entro sei mesi; per premi successivi il mancato pagamento può condurre a risoluzione secondo i termini di legge.
La norma distingue la prima annualità dalle seguenti e rinvia al valore di riscatto o alla riduzione se il contratto ha maturato tali diritti.
Accertare rata, data di scadenza, azioni della compagnia e condizioni speciali di polizza; non applicare meccanicamente la disciplina della polizza danni.
Esempio pratico
Il contraente non paga il premio del secondo anno di una polizza vita: si controlla la scadenza, il periodo previsto e l'eventuale valore di riscatto.