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Codice civile

Art. 1926 c.c. — Cambiamento di professione dell'assicurato 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione.

Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe consentito l'assicurazione per un premio più elevato, il pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito.

Se l'assicurato dà notizia dei suddetti cambiamenti all'assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio.

Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l'assicurato, entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta.

Se l'assicurato dichiara di non accettare, il contratto è risoluto, salvo il diritto dell'assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato al riscatto. Il silenzio dell'assicurato vale come adesione alla proposta dell'assicuratore.

Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante raccomandata.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Cambiare professione o attività non fa cessare automaticamente la polizza vita; la sorte della copertura dipende da quanto il nuovo lavoro incide sul rischio originario.

Se il rischio sarebbe stato assicurato solo a premio maggiore, la somma può ridursi proporzionalmente. Dopo comunicazione, la compagnia ha quindici giorni per proporre cessazione o modifica e l'assicurato quindici per rispondere.

Confrontare attività iniziale e nuova, incidenza sul rischio e date delle dichiarazioni; il cambio irrilevante non autorizza da solo la cessazione.

Esempio pratico

Un assicurato passa da lavoro d'ufficio a un'attività pericolosa e ne dà notizia: la compagnia valuta tempestivamente se modificare premio o capitale nei limiti di legge.

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