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Codice civile

Art. 1927 c.c. — Suicidio dell'assicurato 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.

L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Se l'assicurato si suicida entro due anni dalla stipulazione, la compagnia non deve pagare la somma assicurata, salvo un accordo più favorevole.

Un nuovo periodo biennale decorre anche dalla fine di una sospensione dovuta al mancato pagamento dei premi, secondo la disposizione.

Verificare data di stipulazione o riattivazione, causa della morte e clausole; la norma non consente di estendere automaticamente il limite temporale.

Esempio pratico

La polizza vita è stipulata da un anno e si verifica il suicidio dell'assicurato: la compagnia verifica se esiste un patto che copra anche quel caso.

Giurisprudenza

  • Suicidio e assicurazione per infortuni mortali

    Corte di cassazione, n. 38218, 2021 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La disciplina dell'assicurazione sulla vita sul suicidio può applicarsi anche alla copertura degli infortuni mortali, secondo la qualificazione concreta del prodotto.

    Fonte →

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