Codice civile
Art. 1927 c.c. — Suicidio dell'assicurato
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.
L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se l'assicurato si suicida entro due anni dalla stipulazione, la compagnia non deve pagare la somma assicurata, salvo un accordo più favorevole.
Un nuovo periodo biennale decorre anche dalla fine di una sospensione dovuta al mancato pagamento dei premi, secondo la disposizione.
Verificare data di stipulazione o riattivazione, causa della morte e clausole; la norma non consente di estendere automaticamente il limite temporale.
Esempio pratico
La polizza vita è stipulata da un anno e si verifica il suicidio dell'assicurato: la compagnia verifica se esiste un patto che copra anche quel caso.
Giurisprudenza
Suicidio e assicurazione per infortuni mortali
Corte di cassazione, n. 38218, 2021 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La disciplina dell'assicurazione sulla vita sul suicidio può applicarsi anche alla copertura degli infortuni mortali, secondo la qualificazione concreta del prodotto.
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