Codice civile
Art. 1958 c.c. — Effetti del mandato di credito
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXIII — Del mandato di credito
Testo dell'articolo
Se una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito l'incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro.
Colui che ha accettato l'incarico non può rinunziarvi, ma chi l'ha conferito può revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire il danno all'altra parte.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nel mandato di credito chi incarica un altro di finanziare un terzo, in nome e per conto di quest'ultimo finanziatore, risponde come fideiussore del debito futuro.
Chi accetta l'incarico non può semplicemente rinunciarvi; il mandante può revocarlo, ma può dover risarcire il danno causato dalla revoca.
Distinguere il rapporto tra mandante e mandatario dal credito accordato al terzo; verificare accettazione, contenuto dell'incarico e momento dell'eventuale revoca.
Esempio pratico
Una società incarica una banca di concedere credito a un fornitore: la società assume verso la banca una responsabilità di garanzia per il finanziamento effettuato.
Giurisprudenza
Autonomia del mandato di credito
Corte di cassazione, n. 1433, 1974 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il mandato di credito si perfeziona fra chi conferisce l'incarico e chi lo accetta; il finanziamento poi erogato al terzo resta un rapporto autonomo.
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