Codice civile
Art. 1959 c.c. — Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXIII — Del mandato di credito
Testo dell'articolo
Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico non può essere costretto ad eseguirlo.
Si applica inoltre la disposizione dell'art. 1956.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Chi ha accettato un mandato di credito non può essere costretto a eseguirlo quando la solvibilità del mandante o del terzo peggiora in modo da rendere notevolmente più difficile il recupero.
La norma offre una tutela prima dell'erogazione e richiama anche la liberazione del garante per obbligazioni future nel rapporto che ne deriva.
Verificare che il peggioramento segua l'accettazione, sia significativo e riguardi il soddisfacimento del credito; non basta una generica incertezza commerciale.
Esempio pratico
La banca accetta l'incarico di finanziare un'impresa, ma prima di erogare scopre un grave dissesto del beneficiario: può rifiutare l'esecuzione nei presupposti di legge.