Codice civile
Art. 1960 c.c. — Nozione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXIV — Dell’anticresi
Testo dell'articolo
L'anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinchè il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Con l'anticresi il debitore o un terzo consegna un immobile al creditore, che ne percepisce i frutti imputandoli prima agli interessi dovuti e poi al capitale.
La garanzia si fonda sul godimento produttivo dell'immobile e sulla progressiva imputazione del ricavato; non attribuisce automaticamente la proprietà del bene al creditore.
Occorre individuare credito, immobile, obbligo di consegna e modalità di imputazione; distinguere l'anticresi dall'ipoteca e dalla locazione ordinaria.
Esempio pratico
Il proprietario consegna un terreno al creditore che incassa i canoni agricoli: questi vengono imputati agli interessi e quindi alla restituzione del capitale.
Giurisprudenza
Frutti imputati al debito come elemento essenziale
Corte di cassazione, n. 19694, 2022 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La mera concessione del godimento di un immobile non configura anticresi se manca la destinazione dei frutti alla progressiva estinzione del credito.
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