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Codice civile

Art. 1961 c.c. — Obblighi del creditore, anticretico 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXIV — Dell’anticresi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il creditore, se non è stato convenuto diversamente, è obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell'immobile ricevuto in anticresi.

Egli ha l'obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia. Le spese relative devono essere prelevate dai frutti.

Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, può, in ogni tempo, restituire l'immobile al debitore, purché non abbia rinunziato a tale facoltà.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il creditore anticretico deve, salvo accordo diverso, pagare tributi e pesi annui dell'immobile, conservarlo, amministrarlo e coltivarlo con diligenza.

Le spese della gestione vanno prelevate dai frutti; gli obblighi riflettono il possesso produttivo ricevuto a garanzia e si collegano al rendiconto delle utilità percepite.

Controllare i patti derogatori, le spese effettive e la gestione concreta; il creditore non può ignorare la conservazione del bene perché il credito non è ancora soddisfatto.

Esempio pratico

Il creditore che gestisce un vigneto in anticresi paga i pesi annuali e sostiene spese di coltivazione, documentandole prima di imputare i frutti al credito.

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