Codice civile
Art. 1962 c.c. — Durata dell'anticresi
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXIV — Dell’anticresi
Testo dell'articolo
L'anticresi dura finchè il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.
In ogni caso l'anticresi non può avere una durata superiore a dieci anni.
Se è stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'anticresi continua fino al soddisfacimento integrale del credito anche quando bene o credito sono divisibili, salvo diversa durata concordata; comunque non oltre dieci anni.
La regola dell'indivisibilità impedisce che pagamenti parziali impongano automaticamente la restituzione di una quota dell'immobile prima della fine della garanzia.
Verificare data iniziale, eventuale termine pattuito, somme incassate e limite decennale; la durata massima non attribuisce al creditore la proprietà del bene.
Esempio pratico
Un credito garantito con anticresi è rimborsato solo a metà dopo tre anni: il debitore non può pretendere per ciò solo metà del terreno, ferma la durata massima.
Giurisprudenza
Durata massima e clausole invalide
Corte di cassazione, n. 1866, 1983 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La previsione di una prosecuzione oltre il limite decennale, o una clausola commissoria, non estende automaticamente l'invalidità all'intero contratto di anticresi.
Fonte →