Codice civile
Art. 1966 c.c. — Capacità a transigere e disponibilità dei diritti
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXV — Della transazione
Testo dell'articolo
Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.
La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Per transigere bisogna poter disporre dei diritti controversi; l'accordo è nullo se tali diritti sono indisponibili per natura o per legge.
La transazione presuppone capacità e disponibilità dell'oggetto, anche quando la lite è solo potenziale; la volontà comune non rende disponibile ciò che l'ordinamento sottrae alle parti.
Identificare titolari, poteri di rappresentanza e natura dei diritti; distinguere diritti patrimoniali negoziabili da situazioni che richiedono tutela inderogabile.
Esempio pratico
Due imprese definiscono una lite sul corrispettivo di fornitura; prima di firmare controllano che i rappresentanti abbiano potere di disporre della pretesa.
Giurisprudenza
Poteri societari per transigere compensi
Corte di cassazione, n. 33910, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La transazione sul compenso di un componente del collegio sindacale firmata dal solo amministratore delegato richiede autorizzazione o ratifica dell'assemblea; altrimenti è nulla.
Fonte →
Note
Transazione: qualificare effetti novativi e compatibilità con norme inderogabili.