Codice civile
Art. 1968 c.c. — Transazione sulla falsità di documenti
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXV — Della transazione
Testo dell'articolo
La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non è stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La transazione nel giudizio civile di falso produce effetti solo dopo l'omologazione del tribunale, sentito il pubblico ministero.
La disposizione sottopone la definizione della controversia sulla falsità documentale a un controllo giudiziario ulteriore rispetto all'accordo delle parti.
Verificare che si tratti del giudizio civile di falso e che sia intervenuta l'omologazione; una scrittura privata tra litiganti non basta a produrre l'effetto previsto.
Esempio pratico
Durante una querela di falso civile le parti raggiungono un accordo: chiedono l'omologazione e attendono il vaglio del tribunale prima di considerarlo efficace.
Note
Transazione: qualificare effetti novativi e compatibilità con norme inderogabili.