Codice civile
Art. 1970 c.c. — Lesione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXV — Della transazione
Testo dell'articolo
La transazione non può essere impugnata per causa di lesione.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La transazione non può essere impugnata per lesione, anche quando una parte ritenga sproporzionato il sacrificio economico assunto.
La reciproca composizione del rischio litigioso rende inapplicabile questo specifico rimedio; il valore delle concessioni non si misura come in uno scambio certo.
Verificare che esista davvero una transazione valida; restano distinti i casi di nullità, annullabilità o inadempimento regolati da altre disposizioni.
Esempio pratico
Un debitore accetta di pagare 8.000 euro per evitare una lite sul credito: non può sciogliere l'accordo invocando soltanto la sproporzione delle concessioni.
Giurisprudenza
Lesione e onerosità sopravvenuta
Corte di cassazione, n. 4451, 2020 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il divieto d'impugnare la transazione per lesione riguarda lo squilibrio originario; una transazione con esecuzione differita può invece incontrare il rimedio generale per onerosità sopravvenuta.
Fonte →
Note
Transazione: qualificare effetti novativi e compatibilità con norme inderogabili.