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Codice civile

Art. 725 c.c. — Prelevamenti 

Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote.

I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Se il donatario conferisce il valore della donazione anziché il bene, o un erede deve imputare debiti alla sua quota, gli altri effettuano prelevamenti proporzionati alle proprie quote. Si usano, quando possibile, beni dello stesso tipo e qualità di quelli non restituiti.

Esempio pratico

Un figlio conserva l’immobile donato e ne imputa il valore: l’altro effettua il prelevamento dovuto sui beni residui prima della divisione finale.

Giurisprudenza

  • Valutazione dei beni oggetto di prelevamento

    Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 12068, 2024, Rv. 671485-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    I beni prelevati dai coeredi non donatari, a seguito della collazione per imputazione, vanno valutati all’apertura della successione. Il criterio serve a pareggiare il trattamento rispetto alle donazioni, prima della divisione del residuo.

    Fonte →

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