Codice civile
Art. 727 c.c. — Norme per la formazione delle porzioni
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota.
Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un'importanza storica, scientifica o artistica.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le porzioni devono rispettare quote e categorie dei beni, con mobili, immobili e crediti di natura e qualità comparabili. Non occorre spezzare ogni cespite: attribuzioni di beni interi e conguagli possono evitare frammentazioni dannose. Le raccolte di valore storico, artistico o scientifico vanno conservate per quanto possibile.
Esempio pratico
Una biblioteca storica viene inserita interamente in un lotto, compensando gli altri coeredi con ulteriori beni o denaro.
Giurisprudenza
Caratteristiche dei beni e composizione delle porzioni
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 25244, 2025, Rv. 676026-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La composizione delle porzioni deve basarsi sulle caratteristiche oggettive degli immobili. Gli interessi personali dei condividenti si esaminano, quando rilevanti, nella successiva attribuzione dei lotti.
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