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Codice civile

Art. 727 c.c. — Norme per la formazione delle porzioni 

Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota.

Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un'importanza storica, scientifica o artistica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Le porzioni devono rispettare quote e categorie dei beni, con mobili, immobili e crediti di natura e qualità comparabili. Non occorre spezzare ogni cespite: attribuzioni di beni interi e conguagli possono evitare frammentazioni dannose. Le raccolte di valore storico, artistico o scientifico vanno conservate per quanto possibile.

Esempio pratico

Una biblioteca storica viene inserita interamente in un lotto, compensando gli altri coeredi con ulteriori beni o denaro.

Giurisprudenza

  • Caratteristiche dei beni e composizione delle porzioni

    Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 25244, 2025, Rv. 676026-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La composizione delle porzioni deve basarsi sulle caratteristiche oggettive degli immobili. Gli interessi personali dei condividenti si esaminano, quando rilevanti, nella successiva attribuzione dei lotti.

    Fonte →

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