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Codice civile

Art. 734 c.c. — Divisione fatta dal testatore 

Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il testatore può attribuire direttamente i beni agli eredi formando le rispettive porzioni, anche sulla parte riservata ai legittimari. Per i beni rimasti fuori dalla divisione opera la successione legale, salvo una diversa volontà testamentaria.

Esempio pratico

Il testamento assegna la casa a un figlio e un altro immobile al secondo, ma non menziona un conto: per il residuo si interpreta la volontà del testatore e, se manca, si applica la legge.

Giurisprudenza

  • Divisione testamentaria che impedisce la comunione

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 9888, 2024, Rv. 670965-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La divisione direttamente contenuta nel testamento presuppone l’individuazione delle porzioni e dei beni spettanti a ogni erede. Essa si distingue dalle sole istruzioni rivolte agli eredi per una divisione futura.

    Fonte →

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