Codice civile
Art. 734 c.c. — Divisione fatta dal testatore
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.
Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il testatore può attribuire direttamente i beni agli eredi formando le rispettive porzioni, anche sulla parte riservata ai legittimari. Per i beni rimasti fuori dalla divisione opera la successione legale, salvo una diversa volontà testamentaria.
Esempio pratico
Il testamento assegna la casa a un figlio e un altro immobile al secondo, ma non menziona un conto: per il residuo si interpreta la volontà del testatore e, se manca, si applica la legge.
Giurisprudenza
Divisione testamentaria che impedisce la comunione
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 9888, 2024, Rv. 670965-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La divisione direttamente contenuta nel testamento presuppone l’individuazione delle porzioni e dei beni spettanti a ogni erede. Essa si distingue dalle sole istruzioni rivolte agli eredi per una divisione futura.
Fonte →