Codice civile
Art. 745 c.c. — Frutti e interessi
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo II — Della collazione
Testo dell'articolo
I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Frutti dei beni e interessi sulle somme da conferire sono dovuti dall’apertura della successione. La modalità di collazione incide sul conteggio: nella collazione per imputazione il bene resta al donatario e occorre distinguere i suoi frutti dall’interesse sul valore imputato.
Esempio pratico
Un immobile è conferito per imputazione: si ricostruisce il valore alla morte e si calcolano gli interessi dovuti, distinguendoli dai canoni dell’immobile.
Giurisprudenza
Interessi sull’eccedenza da collazione per imputazione
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 17755, 2023, Rv. 668352-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L’eccedenza della donazione rispetto alla quota del donatario segue le regole della collazione, non quelle dei conguagli divisionali. Il debito è di valuta e gli interessi decorrono dall’apertura della successione senza una domanda specifica.
Fonte →Interessi sul valore imputato e frutti dell’immobile
Corte di cassazione, sez. II, n. 19230, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Quando il bene resta al donatario per collazione mediante imputazione, nei conteggi entrano gli interessi legali sul valore determinato alla morte. Non si sostituiscono automaticamente a essi i frutti civili dell’immobile conservato.
Fonte →