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Art. 744 c.c. — Perimento della cosa donata 

Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo II — Della collazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il bene donato che sia perito per una causa non imputabile al donatario è escluso dalla collazione. Occorre accertare la perdita effettiva della cosa e l’assenza di responsabilità del beneficiario.

Esempio pratico

Un bene donato viene distrutto da un evento inevitabile senza colpa del donatario: si verifica l’esclusione dal conferimento.

Giurisprudenza

  • Perimento incolpevole e ricostruzione della massa

    Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 30135, 2025, Rv. 677352-03 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Nel calcolo per la reintegrazione della legittima non si considera il valore di un bene legato perito senza responsabilità del beneficiario. La pronuncia richiama gli articoli 744 e 562.

    Fonte →

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