Codice civile
Art. 744 c.c. — Perimento della cosa donata
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo II — Della collazione
Testo dell'articolo
Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il bene donato che sia perito per una causa non imputabile al donatario è escluso dalla collazione. Occorre accertare la perdita effettiva della cosa e l’assenza di responsabilità del beneficiario.
Esempio pratico
Un bene donato viene distrutto da un evento inevitabile senza colpa del donatario: si verifica l’esclusione dal conferimento.
Giurisprudenza
Perimento incolpevole e ricostruzione della massa
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 30135, 2025, Rv. 677352-03 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nel calcolo per la reintegrazione della legittima non si considera il valore di un bene legato perito senza responsabilità del beneficiario. La pronuncia richiama gli articoli 744 e 562.
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