Codice civile
Art. 747 c.c. — Collazione per imputazione
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo II — Della collazione
Testo dell'articolo
La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’immobile conferito per imputazione viene valutato alla data della morte del donante. Il riferimento è diverso da quello della massa residua da dividere; migliorie, spese e deterioramenti si considerano secondo le norme successive.
Esempio pratico
La casa donata vale 120.000 euro alla morte e 150.000 alla divisione: per la collazione per imputazione si parte dal primo valore, con le rettifiche applicabili.
Giurisprudenza
Valore alla morte per i prelevamenti collegati alla collazione
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 12068, 2024, Rv. 671485-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il valore dei beni prelevati per bilanciare la collazione per imputazione va ricostruito alla morte del donante. È una fase di perequazione collegata al conferimento, distinta dalla stima della successiva divisione.
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