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Codice civile

Art. 747 c.c. — Collazione per imputazione 

Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo II — Della collazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’immobile conferito per imputazione viene valutato alla data della morte del donante. Il riferimento è diverso da quello della massa residua da dividere; migliorie, spese e deterioramenti si considerano secondo le norme successive.

Esempio pratico

La casa donata vale 120.000 euro alla morte e 150.000 alla divisione: per la collazione per imputazione si parte dal primo valore, con le rettifiche applicabili.

Giurisprudenza

  • Valore alla morte per i prelevamenti collegati alla collazione

    Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 12068, 2024, Rv. 671485-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Il valore dei beni prelevati per bilanciare la collazione per imputazione va ricostruito alla morte del donante. È una fase di perequazione collegata al conferimento, distinta dalla stima della successiva divisione.

    Fonte →

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