Codice civile
Art. 748 c.c. — Miglioramenti, spese e deterioramenti
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo II — Della collazione
Testo dell'articolo
In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione.
Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.
Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile.
Il coerede che conferisce un immobile in natura può ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Si sottrae dal valore da conferire il beneficio delle migliorie del donatario ancora esistente alla morte. Si riconoscono anche le spese straordinarie di conservazione non originate da sua colpa; gli si addebitano i deterioramenti colposi. Chi restituisce l’immobile in natura può trattenerlo fino al rimborso di spese e miglioramenti dovuti.
Esempio pratico
Il donatario ha pagato lavori che aumentano il valore della casa: documenta la spesa e il valore della miglioria rimasto alla morte del donante.
Giurisprudenza
Migliorie pagate dal donatario nudo proprietario
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 15783, 2026, Rv. 678976-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Anche il donatario della nuda proprietà può dedurre le migliorie e le spese che prova di aver sostenuto. Gli altri eredi non devono ricevere, tramite collazione, il valore creato dai soli sacrifici economici del donatario.
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