Codice civile
Art. 749 c.c. — Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo II — Della collazione
Testo dell'articolo
Nel caso in cui l'immobile è stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se il donatario ha venduto l’immobile, si tiene conto anche delle migliorie e dei deterioramenti realizzati dall’acquirente, secondo i criteri del 748. Occorre distinguerli dalle variazioni di valore dovute a fattori esterni, come una nuova destinazione urbanistica.
Esempio pratico
Dopo la vendita l’acquirente restaura la casa prima della morte del donante: nella stima si considera la miglioria secondo il 748.
Giurisprudenza
Variazione urbanistica e miglioria dell’acquirente
Corte di cassazione, sez. II, n. 20041, 2016 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La nuova edificabilità sopravvenuta prima della morte rileva nella stima, ma non è una miglioria eseguita dal donatario o dall’acquirente. Le opere realizzate dall’acquirente seguono invece la deduzione prevista dagli articoli 748 e 749.
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