Codice civile
Art. 751 c.c. — Collazione del danaro
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo II — Della collazione
Testo dell'articolo
La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell'eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione.
Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Chi aveva ricevuto denaro dal defunto partecipa alla divisione prendendone meno dall’eredità. Il conteggio segue il valore legale della moneta alla morte, senza adeguamento automatico all’inflazione. Se il denaro ereditario non basta e il donatario non integra con denaro o titoli di Stato, gli altri eredi prelevano beni secondo le quote.
Esempio pratico
Un figlio aveva ricevuto 20.000 euro: nella divisione si riduce il denaro che gli viene assegnato, verificando anche interessi e disponibilità della massa.
Giurisprudenza
Denaro donato e criterio nominale
Corte di cassazione, sez. II, n. 26486, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il denaro ricevuto dal defunto viene contabilizzato per il suo importo legale, senza aumentarlo per compensare l’inflazione o la perdita di potere d’acquisto.
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